Dal 1° settembre 2025 scatta il divieto di utilizzo di due sostanze nei prodotti per unghie: ecco cosa cambia
Una nuova norma europea introduce importanti novità per il settore benessere. A partire dal 1° settembre 2025, sarà vietato l’uso e la vendita di due sostanze chimiche largamente presenti nei prodotti per unghie in gel e nei trattamenti nail. Il divieto riguarda sia la vendita al pubblico sia l’uso professionale, e interessa direttamente parrucchieri, estetisti e operatori del benessere.
Le sostanze vietate Le sostanze messe al bando dal Regolamento (UE) 2024/197 sono:
- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide – Fotoiniziatore usato per attivare la polimerizzazione degli smalti UV.
- Dimethyltolylamine (o N,N-dimetil-4-metilanilina) – Condizionante impiegato per favorire l’adesione di primer e gel.
Entrambe sono state classificate come tossiche per la riproduzione (categoria 1B).
Cosa cambia per gli operatori del settore? A partire dal 1° settembre 2025:
- Non sarà più possibile acquistare né utilizzare prodotti contenenti queste due sostanze.
- Il divieto si applica anche a chi li impiega in ambito professionale.
- Anche i prodotti già presenti in negozio non potranno più essere usati o conservati per l’uso.
Smaltimento dei prodotti non conformi: importante novità per estetisti e acconciatori La normativa europea non impone la restituzione dei prodotti già acquistati, ma è importante sapere che:
- I prodotti contenenti le sostanze vietate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi, secondo il D.Lgs. 152/06, Parte IV.
- È responsabilità dell’impresa attribuire il corretto codice EER ai rifiuti (es. 20.01.13*, 16.05.08 o 15.01.10).
- Lo smaltimento deve avvenire tramite ditte autorizzate, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
IMPORTANTE AGGIORNAMENTO: Come comunicato da Confartigianato nazionale, estetisti e acconciatori NON sono tenuti alla registrazione sul registro di carico e scarico per lo smaltimento delle rimanenze dei prodotti contenenti queste sostanze. Questo esonero è previsto dal comma 6 dell’art.190 del d.lgs 152/2006 per i codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02.
Tuttavia, resta l’obbligo di:
- Affidare i rifiuti pericolosi a trasportatori autorizzati
- In alternativa, trasportare i rifiuti in conto proprio previa iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali
Rapporti con i fornitori: resi possibili, ma non obbligatori La norma non obbliga i fornitori a ritirare i prodotti invenduti o non conformi. Tuttavia, è possibile concordare soluzioni specifiche attraverso accordi contrattuali privati.
Un cambiamento da affrontare con consapevolezza Confartigianato Lomellina invita tutti gli operatori del benessere a verificare subito gli ingredienti dei prodotti utilizzati, aggiornare le procedure interne e rivolgersi a fornitori qualificati per evitare l’uso di sostanze vietate. Rispettare le nuove regole significa tutelare la salute, il rispetto delle norme ambientali e la sicurezza del cliente.

