Smalti o gel con Tpo: nessun illecito se immessi sul mercato prima del 1° settembre 2025
La data del 1° settembre 2025 fa da spartiacque tra il lecito e l’illecito. Il tema riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo di smalti/gel contenenti Tpo in concentrazioni non conformi.
A vietare, dal 1° settembre 2025, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di smalti/gel contenenti Tpo è il Regolamento Ue 2025/877, in base alla modifica dell’allegato VI al Regolamento 1272/2008 Clp introdotta dal Regolamento Ue 2024/197.
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE: IL REGOLAMENTO UE 2024/197
Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata una comunicazione con tutte le domande più frequenti, e le relative risposte, riguardanti l’ambito di applicazione del divieto, la sua applicazione agli utilizzatori finali e l’assenza di un periodo transitorio per la vendita, o l’utilizzo, delle scorte esistenti. Questo il link: https://www.salute.gov.it/new/it/news-e-media/notizie/uso-del-trimetilbenzoil-difenilfosfina-ossido-tpo-nei-prodotti-cosmetici/?tema=Cosmetici
Il documento – predisposto dalla Ce con l’obiettivo di fornire indicazioni chiare, coerenti e concrete agli Stati membri, alle autorità preposte all’applicazione delle norme e alle imprese per supportare l’applicazione coerente del divieto Tpo – si trova qui: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/tpo-nail-products-questions-answers_en?prefLang=it
NESSUN ILLECITO
Un chiarimento è più che mai necessario: per “immissione sul mercato” si intende vendita, o distribuzione, per la prima volta nella Ue. Il produttore, o l’importatore, che ha ammesso il prodotto sul mercato prima del 1° settembre 2025 ha agito in modo lecito, e non ha l’obbligo giuridico automatico di ritirare i prodotti venduti regolarmente prima del divieto in quanto conformi al momento dell’immissione. Questo è valido in assenza di clausole contrattuali che impegnano diversamente il produttore, o l’importatore.
RITIRO SCORTE COME STRUMENTO DI FIDELIZZAZIONE
Tuttavia, fornitori e distributori potrebbero acconsentire volontariamente al ritiro, o alla sostituzione, delle scorte Tpo per mantenere un rapporto di fidelizzazione con la propria clientela. E, di conseguenza, procedere allo smaltimento centralizzato dei lotti che non possono più essere utilizzati.
IL PRODUTTORE RIFIUTA IL RITIRO? L’OBBLIGO A CARICO DEL CENTRO ESTETICO
La richiesta di ritiro, o sostituzione, delle scorte Tpo può essere fatta attraverso una semplice lettera (alleghiamo il fac simile realizzato da Confartigianato Imprese Benessere) da inviare via Pec. Nel caso in cui il produttore, il fornitore o il distributore si rifiutino di effettuare il ritiro dei prodotti, l’obbligo di smaltirli secondo legge ricade sull’utilizzatore finale. Quindi, sul centro estetico.
